Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2352 del 12 aprile 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

Al fine di individuazione e delimitazione di un bene demaniale, i rilievi e le misurazioni scritte che un tecnico della pubblica amministrazione abbia effettuato al diverso scopo di predisporre un progetto di lavori riguardanti il bene medesimo, possono fornire meri indizi, quali scritti provenienti da terzi, ma non assumere l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della certificazione amministrativa, difettando il requisito del conferimento all'autore dei suddetti atti di una pubblica funzione di documentazione o certificazione.

(massima n. 2)

La norma di cui all'art. 385 secondo comma c.p.c., che prevede la liquidazione delle spese di tutti i precedenti giudizi in caso di cassazione per violazione delle norme sulla competenza, si riferisce alle spese in concreto provocate dalla trattazione della questione di competenza, e, pertanto, non č applicabile a quelle provocate dalle questioni di diverso contenuto, condizionate dalla pronuncia (implicitamente od esplicitamente) positiva del giudice del merito sulla competenza negata dalla Suprema Corte, che devono essere riservate al giudice designato.

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