Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2925 del 19 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della riconduzione della pena in limiti compatibili con la concedibilitą della sospensione condizionale, in relazione alla scelta della misura cautelare da adottare, deve in ogni caso escludersi che il giudice possa tener conto della preannunciata possibilitą di riti alternativi, in quanto legata ad evenienze processuali future ed incerte, dipendenti da presupposti obiettivi e da formali manifestazioni di volontą.

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