Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 985 del 28 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il delitto addebitato al ricorrente sia compreso fra quelli indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 5 della L. n. 332 del 1995, la motivazione in ordine al tempus commissi delicti non č richiesta, operando per tali reati la «presunzione di adeguatezza» di cui alla norma citata. Ed invero, l'art. 292, comma 2, lett. c), va considerata nel quadro del principio di adeguatezza della misura custodiale; un quadro diversamente delineato dal comma 3 dell'art. 275 che impone di ritenere presenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.