Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1463 del 11 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento restrittivo della libertà personale che illustri i motivi per i quali si ritiene sussistente il pericolo concreto di reiterazione del reato e non faccia esplicito riferimento alla prevedibile esclusione della concessione della sospensione condizionale della pena poiché tale previsione può ritenersi implicitamente contenuta nel primo ordine di considerazioni.

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