Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2229 del 21 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ripristino della custodia cautelare ex art. 307, secondo comma, lett. b) c.p.p., lo stato di detenzione attuale dell'imputato, anche in esecuzione di pena, non può condizionare di per sè la possibilità di riconoscere la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al «concreto pericolo» di fuga prevista dall'art. 274 primo comma lett. b) c.p.p., richiamato dalla suddetta norma. (Fattispecie in cui il ricorrente sosteneva che il suo stato di detenuto in espiazione di pena rendeva inattuale la prospettiva del pericolo di fuga; la Cassazione ha rigettato il ricorso sulla scorta del principio di cui in massima e sul rilievo che l'assunto del ricorrente era comunque smentito dal fatto che egli si era già reso responsabile di una evasione).

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