Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2174 del 27 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, già scarcerato per decorrenza dei termini, in seguito alla pronuncia della sentenza di condanna di primo o secondo grado (art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p.), una condanna a dieci anni di reclusione per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro costituisce, di per sé sola, un elemento oggettivo idoneo a fondare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. b, c.p.p.; e ciò in quanto in tal caso vengono a concorrere due concreti e pregnanti elementi — la consistente entità della pena e l'essere il condannato inserito in una pericolosa organizzazione criminale (nella specie “cosa nostra”), caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza degli appartenenti — significativi di una ragionevole ed elevata probabilità che l'imputato, se libero, si dia alla fuga.

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