Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11154 del 18 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, secondo comma, c.p.p., e quindi nei limiti della compatibilitą, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., con la conseguenza che il giudice č tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalitą dell'estradando, ed a graduare l'afflittivitą della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere.

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