Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1619 del 4 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della formulazione della prognosi richiesta dai paragrafi b) o c) dell'art. 274 c.p.p., il giudice di merito ha l'obbligo di indicare le ragioni per le quali ritiene sussistente o persistente la probabilitą che la liberazione della persona sottoposta a misura cautelare restrittiva possa mettere a repentaglio gli interessi tutelati dalla norma, senza che, peraltro, sia necessario che egli si indugi nell'analisi di tutte le circostanze del caso concreto, essendo sufficiente che menzioni quelle ragionevolmente ritenute, per la loro rilevanza e pregnanza, di per sč idonee a giustificare un giudizio di pericolositą e, come tali, soverchianti le eventuali altre di segno contrario.

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