Cassazione penale Sez. I sentenza n. 277 del 21 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. — anche nella formulazione novellata dall'art. 3 legge 8 agosto 1995, n. 332 — possono essere correttamente dedotte dalle modalitą del fatto e dalla personalitą dell'agente che in esse si manifesta, con particolare riferimento alla proclivitą all'uso delle armi, specificamente assunta dalla legge come parametro di negativa valutazione. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento che aveva dedotto la sussistenza del pericolo di reiterazione del delitto dalla sua efferata commissione, valutata come «manifestazione di una natura violenta ed incline all'uso delle armi»).

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