Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1904 del 31 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di valutare la prognosi di pericolosità sociale, cui è ancorata la possibilità concreta di reiterazione di condotte criminose, stabilita per emettere misure cautelari personali, può farsi riferimento a fatti criminosi non perseguibili per mancanza di querela, in quanto permane la loro illiceità penale, tanto più se riguardano ipotesi delittuose caratterizzate da eventi similari, ripetute nel tempo ed assai ravvicinate. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di minori, i cui genitori non avevano proposto querela per fatti contro la libertà sessuale analoghi a quello per il quale si procedeva).

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