Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3091 del 7 ottobre 1992

(4 massime)

(massima n. 1)

In materia di misure cautelari personali, la prognosi di pericolosità, di cui all'articolo 274, lett. c), c.p.p., quando è riferita a gravi delitti implicanti l'uso delle armi o di altri mezzi di violenza contro la persona, di attentato all'ordinamento costituzionale, ovvero ricadenti nell'area della criminalità organizzata, è sganciata dalla tipologia del delitto per il quale si procede, ferma restando la verifica degli altri indici previsti dalla disposizione de qua.

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari personali, l'aggettivazione «grave», che si legge nella disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. a qualificazione dei delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale, va riferita a tutte le categorie di reati nella detta disposizione catalogate e, quindi, anche a quelli di attentato all'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata e, infine, della stessa specie «di quello per cui si procede».

(massima n. 3)

In tema di misure cautelari personali, tutti i parametri legittimanti l'emissione e il mantenimento di un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, catalogati dall'art. 274, lett. c), c.p.p., hanno come referente la tutela della collettività, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie per la quale si procede attenti, o abbia attentato, anche ad un interesse legittimo di singoli. (Nella specie, relativa ad imputazioni di corruzione, i ricorrenti assumevano che, ai fini dell'adozione della cautela personale con finalità preventive ai sensi dell'art. 274 lett. c), c.p.p., nell'ipotesi in cui venga in rilievo il pericolo di commissione di reati «della stessa specie di quello per cui si procede», sarebbe necessaria la sussistenza della rilevante probabilità di offesa di interessi legittimi del singolo, con la conseguenza che laddove non sussista una posizione soggettiva da tutelare — come avverrebbe appunto nel caso di delitti di corruzione, che toccherebbero il singolo solo uti civis — non vi sarebbe possibilità di applicare la suddetta cautela; la Cassazione ha respinto siffatto assunto, enunziando il principio di cui in massima).

(massima n. 4)

Per «gravi delitti» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p., devono intendersi, nella carenza di un parametro legislativo referente, quelle fattispecie penali in relazione alla commissione delle quali è consentita l'applicazione della massima misura di cautela personale limitativa della libertà, ex art. 280 c.p.p. (delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni).

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