Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3134 del 10 ottobre 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esigenze cautelari, l'espressione «delitti della stessa specie» (art. 274, lett. c, ultima parte c.p.p.) ha valore giuridico oggettivo e va riferita ai delitti che offendono lo stesso bene giuridico. Ne consegue che, qualora il delitto per cui si procede rientri nella categoria dei reati plurioffensivi, il giudice, nel formulare la valutazione delle esigenze cautelari, dovrà considerare i parametri prescritti (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'imputato) rispetto a ciascun bene protetto. (Fattispecie di concussione, ritenuto reato plurioffensivo del buon andamento, decoro e imparzialità della pubblica amministrazione nonché della libera determinazione dei singoli anche in relazione alla gestione del proprio patrimonio).

(massima n. 2)

La concussione (art. 317 c.p.) è reato plurioffensivo. Finalità, assumibili come beni giuridici protetti, delle incriminazioni delle condotte di concussione sono individuabili nell'esigenza che sia assicurato il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo il principio di cui all'art. 97 Cost., nonché nella tutela della libera determinazione dei singoli anche in relazione alla gestione del proprio patrimonio.

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