Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5636 del 9 febbraio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari, ai fini della sussistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., i reati della stessa specie, che l'indagato si presume possa commettere con rilevante probabilità una volta che abbia riacquistato lo status libertatis, non si identificano in modo assoluto con quelli per i quali vi è procedimento essendo sufficiente che essi presentino, tra loro, carattere di omogeneità. Ne consegue che, allorché il giudice di merito abbia rilevato che, per le modalità, e le qualità dei fatti, il soggetto abbia mostrato di avere una inclinazione a ricadere nell'illecito penale della stessa specie di quello per cui è indagato, non ha necessità di dimostrare anche che la probabilità di reiterazione nell'illecito riguarda fatti suscettibili di avere la stessa qualificazione giuridica di quelli per cui si conducono le indagini.

(massima n. 2)

Non vi è violazione dell'art. 533 c.p.p. quando il giudizio su più reati si sia scisso in distinti procedimenti - anche se per ragioni processuali. La inottemperanza è invece configurabile, qualora nel medesimo processo lo stesso giudice, dopo avere riconosciuto la continuazione non la applichi. (La corte ha osservato che il problema, alla luce dell'art. 671 c.p.p, va risolto in sede esecutiva).

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