Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3109 del 10 ottobre 1995

(4 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. c), quale modificato dalla L. 8 agosto 1995 n. 332, l'esposizione nell'ordinanza impositiva di una misura cautelare personale dei motivi per i quali gli elementi di fatto «assumono rilevanza» non può non «tenere conto anche del tempo intercorso dalla commissione del reato»: e ciò non solo relativamente alle esigenze cautelari - ove il parametro temporale per saggiare il periculum libertatis assume evidente rilievo prognostico - ma anche con riferimento al quadro indiziario rispetto al quale il suddetto parametro costituisce criterio per apprezzare le relative fonti in termini di credibilità.

(massima n. 2)

In tema di esigenze cautelari ed in particolare di tutela della collettività appare sempre più esplicita, nel testo dell'art. 274 lett. c) quale modificato dalla L. 8 agosto 1995 n. 332, la necessaria valutazione della personalità dell'indagato, riferita ad un parametro ispirato a criteri di concretezza, attualità e specificità a fondamento di una prognosi rigorosa di pericolosità (come sembra rilevare anche l'uso della locuzione «sussiste concreto pericolo» in luogo di quella dotata di minore incisività «vi è il concreto pericolo»).

(massima n. 3)

La nullità comminata dal comma 2 dell'art. 292 c.p.p. modificato dall'art. 9 della L. 8 agosto 1995 n. 332 per l'ipotesi di mancanza degli elementi descrittivi del contenuto tassativo dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare personale, ha natura di sanzione processuale deducibile non solo dalla parte, ma rilevabile anche di ufficio fino a che non si sia formato il cosiddetto giudicato endoprocessuale, ovvero non si sia determinata la preclusione derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento cautelare o conseguente alla definitività della pronuncia del tribunale in caso di proposto gravame.

(massima n. 4)

La nuova disciplina introdotta dalla L. 8 agosto 1995 n. 332 in materia di misure cautelari, per quanto concerne l'esigenza cautelare di tutela della collettività e cioè di prognosi di reiterazione di reati della stessa specie, se non rinuncia ad una parametrazione incentrata nei reati offensivi della stessa categoria di interessi o valori (e non già di delitti che violano la stessa disposizione di legge ovvero che presentano caratteri fondamentali comuni rispetto a quelli commessi in precedenza), limita l'applicabilità della custodia cautelare in carcere alla prognosi di commissione di «delitti per i quali è prevista la pena di reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni». Dal che consegue la necessaria integrazione del giudizio prognostico con l'indicazione nell'ordinanza cautelare del tipo di delitti, sempreché offensivi della stessa categoria di valori, dei quali viene prevista la reiterazione: indicazione che deve trovare la premessa logico-argomentativa negli elementi di fatto posti a fondamento dei motivi che giustificano l'ipotizzabilità delle esigenze stesse di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.