Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4875 del 23 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure coercitive il giudice, al fine di valutare la sussitenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., deve tener conto sia delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto-reato, cioč della condotta criminosa e delle conseguenze che ne sono derivate, sia della personalitā dell'agente, quale risulta da elementi, che il nuovo testo della disposizione in esame individua nei precedenti penali o in comportamenti concreti sintomatici della pericolositā, i quali facciano emergere l'attitudine di questi alla commissione in futuro di azioni criminose. Stante l'esigenza normativa di una valutazione globale della gravitā del reato e della personalitā di chi ne č accusato, il giudice deve pertanto effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento dell'uno o dell'altro elemento e, di conseguenza, senza poter porre a base della valutazione della personalitā dell'indagato le stesse modalitā e circostanze del fatto dalle quali ha desunto la gravitā del reato.

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