Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1957 del 6 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esigenze cautelari, la norma di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. si riferisce alla probabile reiterazione di reati «della stessa specie», che offendono cioè lo stesso bene giuridico, non già soltanto alla commissione dello specifico reato per il quale si procede. (Nella specie, relativa a rigetto di motivo di ricorso con il quale l'imputato deduceva che l'intervenuta liquidazione della s.r.l. renderebbe verosimilmente improbabile la possibilità di una ulteriore commissione di illeciti della stessa specie, la S.C. ha osservato che reati della stessa specie di quelli ipotizzati nel presente procedimento — artt. 416 c.p. e 4 lett. d) legge n. 516 del 1982 — possono essere commessi anche senza farsi ricorso ad una struttura societaria, ovvero mediante la revoca dello stato di liquidazione già deliberato, nonché attraverso la costituzione di nuovi organismi societari).

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