Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12150 del 13 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lettera c), c.p.p. la pericolositą sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalitą e circostanze del fatto e dalla sua personalitą, ma nulla impedisce di attribuire alle medesime modalitą e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravitą del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacitą a delinquere: in vero, le specifiche modalitą e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolositą dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalitą dell'agente.

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