Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1661 del 29 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di determinare l'esistenza del concreto pericolo che l'indagato si dia alla fuga, il giudice deve esprimere una valutazione che, coinvolgendo l'intera personalitą del prevenuto, consenta di valutare, con giudizio prognostico fondato su concreti elementi riferiti ad ogni aspetto della sua personalitą, i possibili pericoli di reiterazione di fatti criminosi o la sottrazione a probabili provvedimenti di cattura. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva ritenuto di scindere la personalitą dell'imputato a seconda dei reati e dei procedimenti penali cui era stato sottoposto ed ha definito tale conclusione frutto di un'inammissibile concezione della personalitą umana che deve essere giudicata e valutata nel suo insieme per le caratteristiche positive e negative che nel complesso essa esprime con la sua condotta).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.