Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 426 del 10 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di misure cautelari personali, ai fini indicati dall'art. 274, lettera b), c.p.p., integra la fuga, il trasferimento, o la permanenza in un paese estero quando tale condotta appaia sicuramente diretta a sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana, se considerata nelle sue concrete modalitā. (La Corte, nella specie, ha rimarcato il particolare valore significativo di ripetute manifestazioni di sfiducia da parte dell'indagato nei confronti dell'autoritā giudiziaria italiana; il trasferimento in un Paese estero in cui l'Italia non č in grado di far giungere la propria giurisdizione penale; e, infine, il rifiuto di rientrare in patria accampando giustificazioni che il giudice di merito ha insindacabilmente ritenuto pretestuose).

(massima n. 2)

L'ordinanza impositiva di una misura cautelare integra un provvedimento del tutto autonomo rispetto al procedimento in cui sia stata eventualmente inserita. Con la conseguenza che, l'eventuale nullitā di quest'ultimo — mancando il presupposto della dipendenza previsto dall'art. 185 c.p. per la comunicabilitā del vizio anche agli atti successivi a quello invalido — non si riflette sull'ordinanza in esame. Un principio, quello ora ricordato, che enunciato con riguardo ai rapporti fra il procedimento di convalida dell'arresto e l'ordinanza impositiva di una misura cautelare, č da ritenere applicabile, per la sua portata generale, anche al caso in cui la richiesta della misura sia stata formulata nel corso del procedimento diretto al rinvio a giudizio dell'imputato. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che la denunciata nullitā derivante dall'addotta mancata notifica all'imputato della data dell'udienza preliminare, non si estende all'ordinanza impositiva della cautela).

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