Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3420 del 10 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), c.p.p. non può essere desunto da mere presunzioni, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre la reale ed effettiva preparazione della fuga. Non è sufficiente pertanto ad integrare l'esigenza cautelare suddetta la circostanza che l'indagato, straniero, sia stato colto in possesso di un'auto rubata e di documenti falsi e che risultino i suoi perduranti contatti con l'estero, a meno di non ritenere, erroneamente, che per qualsiasi straniero, in possesso di documenti di identificazione contraffatti, sussista l'esigenza cautelare de qua.

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