Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1963 del 12 ottobre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Allorché venga irritualmente proposto ricorso immediato per cassazione avverso provvedimento suscettibile di essere aggredito con altro rimedio processuale (nella specie opposizione), la Corte di cassazione deve trasmettere gli atti al giudice competente, anche se l'atto risulti ictu oculi inammissibile, in quanto una sua immediata declaratoria di inammissibilità comporterebbe per il ricorrente la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa per le ammende, non prevista per l'inammissibilità delle impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione.

(massima n. 2)

In tema di valutazione del concreto pericolo di fuga, lo stato di latitanza può essere legittimamente assunto come sintomo indubbio di una propensione ostruzionistica dell'imputato a sottrarsi al processo e alla eventuale esecuzione della pena e non è contraddetta da una generica disponibilità a presentarsi per un interrogatorio spontaneo rappresentata all'autorità giudiziaria tramite il difensore, mentre la prognosi della irrogazione di una pena superiore a due anni di reclusione può ritenersi implicitamente formulata quando la pena edittale superi congruamente tale limite e il giudice, nell'emettere o nel confermare la misura, non faccia riferimento alla pena prevedibilmente comminabile. Comunque ogni eccezione relativa alla omissione o al contenuto del giudizio prognostico deve essere sollevata tempestivamente avanti al giudice di merito e non può esserlo per la prima volta avanti al giudice di legittimità.

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