Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2544 del 6 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto di asilo, che si configura come diritto di libertà di espressione politica riconosciuto in conformità all'ideologia liberal-democratica, attiene a un rapporto tra rifugiato e Stato estero di accoglienza, ma non incide sui rapporti pregressi e in atto esistenti tra il medesimo soggetto e la potestà punitiva dello Stato d'origine; sicché non viene meno lo stato di latitanza di chi si sottrae a un provvedimento coercitivo inseguito proprio in ragione della «fuga» all'estero, così superando il semplice «pericolo di fuga», condizione già sufficiente per l'applicazione di un provvedimento restrittivo teso ad evitare che il condannato si sottragga all'esecuzione della pena in caso di condanna definitiva.

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