Cassazione penale Sez. V sentenza n. 579 del 8 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, l'esigenza cautelare di prevenzione del pericolo di fuga non può essere desunta automaticamente dalla particolare gravità della pena inflitta in primo grado, anche se tale elemento è rilevante per la valutazione del possibile concreto realizzarsi di propositi di fuga da parte del condannato.

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