Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 2922 del 5 agosto 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 274, lettera a), c.p.p., nel consentire l'applicazione delle misure cautelari per esigenze attinenti alle indagini, «in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova», collega la «concretezza», non tanto a singoli fatti di significato prognostico, quanto ad una situazione complessiva di pericolo, che deve, appunto, essere «concreta» per far sorgere le predette esigenze di tutela. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la correttezza della decisione del giudice del riesame che ha tratto l'esistenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera a) dell'art. 274, dalla lettura collegata di tre elementi: la necessità di preservare e completare le acquisizioni probatorie di un'indagine al suo esordio, la posizione di forza dell'indagato in ordine al reato di corruzione rispetto ad altre persone coinvolte nelle indagini, l'interesse dell'indagato stesso ad eliminare o ridurre gli elementi di accusa).

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