Cassazione penale Sez. V sentenza n. 786 del 12 marzo 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento probatorio postula, per effetto della riforma introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, fondate su circostanze di fatto dalle quali deve emergere il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinitā della prova. Tale pericolo non sussiste quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della conoscenza, da parte dell'indagato, dell'esistenza di indagini a suo carico per alcuni reati, senza che sia stata posta in essere alcuna condotta che pregiudichi l'integritā o la genuinitā della prova stessa. (Fattispecie relativa alla misura degli arresti domiciliari).

(massima n. 2)

L'atto con il quale il magistrato di sorveglianza dā avviso di procedimento di conversione di pena pecuniaria, č una semplice comunicazione, priva di contenuto decisorio e costituisce un semplice invito ad adempiere. Si tratta di un atto atipico, diretto ad evitare l'inizio del procedimento, e come tale non č impugnabile.

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