Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3900 del 12 novembre 1997

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di applicazione delle misure cautelari, l'esigenza di salvaguardia da inquinamento l'acquisizione e la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari o con la conclusione del giudizio di primo grado. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nel procedimento penale la prova conosce le fasi della individuazione e dell'acquisizione delle sue fonti, quella della vera e propria formazione, poi dell'avanzamento e infine della conservazione, e che ostacoli al corretto evolversi di questo processo formativo e conservativo possono evidentemente insorgere in ciascuno di questi momenti, sicché il potere coercitivo attribuito al giudice, con la possibilità dell'imposizione delle misure cautelari nella loro funzione di tutela di esigenze di tipo probatorio, si estende lungo tutto l'arco del processo di merito, compreso quello di appello ove la prova può attraversare l'ulteriore fase della rinnovazione).

(massima n. 2)

L'impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione stessa inammissibile. Ed invero il secondo comma dell'art. 585 c.p.p. collega la decorrenza dei termini per impugnare alla notificazione o alla comunicazione dell'avviso di deposito, tranne l'ipotesi di redazione contestuale della motivazione; il fondamento giustificativo di tale regola è perfettamente comprensibile ove si consideri che, a norma dell'art. 581 lett. c) del codice di rito, i motivi di gravame devono contenere «l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»: per cui non è neppure ipotizzabile la critica specifica di una sentenza le cui argomentazioni sono ancora ignote per non essere avvenuto il deposito. (La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima in relazione all'impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e prima del deposito della sentenza stessa).

(massima n. 3)

Qualora sia stata revocata dal giudice, prima della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 292, secondo comma, lett. d), c.p.p. la misura cautelare disposta al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità delle prove, il giudice dell'impugnazione ben può ripristinare la misura revocata senza che a ciò sia di ostacolo l'ormai intervenuto decorso di un complessivo lasso di tempo pari alla durata della misura inizialmente fissata, sempre che ritenga ancora sussistenti le predette esigenze cautelari e vi sia effettiva permanenza delle condizioni di applicabilità della cautela. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del tribunale della libertà che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva ripristinato la misura cautelare adottata per la salvaguardia delle esigenze probatorie e quindi revocata prima della scadenza del termine, ordinandone l'applicazione per il residuo periodo originariamente fissato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.