Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11194 del 4 luglio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condanna alle spese del giudizio del rappresentante o del curatore della parte, ai sensi dell'art. 94 cod.proc.civ., la legittimazione ad intervenire nel processo spetta al soggetto passibile, in ragione della carica rivestita e per gravi motivi, di detta condanna, da individuarsi, attesa la natura sanzionatoria dell'eccezionale disposizione, nella persona fisica che abbia rappresentato o assistito la parte principale all'epoca in cui sia stato compiuto l'atto o instaurato il rapporto, oggetto della controversia. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., con riferimento a giudizio di impugnazione della deliberazione di assemblea condominiale, ha riconosciuto la legittimazione, in veste di interventore adesivo dipendente, dell'amministratore in carica all'epoca di assunzione della delibera impugnata, del quale era stata richiesta la condanna personale alle spese, negando ogni rilievo ai successivi avvicendamenti avvenuti nel medesimo incarico).

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