Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1823 del 25 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di divieto di applicazione di misure cautelari personali, per valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sospensione condizionale della pena, la quale pur rileva ai fini dell'operatività del divieto previsto dal secondo comma dell'art. 273 c.p.p., il giudice deve: a) determinare in concreto l'entità della pena presumibilmente irrogabile; b) verificare se, nel caso di specie, possa essere concesso il beneficio, effettuando a tale scopo anche una prognosi in ordine al comportamento futuro dell'imputato. Peraltro, per quanto concerne il primo punto, non può prendersi in esame l'eventualità di una riduzione premiale per la scelta del rito speciale nelle cui forme potrà a suo tempo essere celebrato il giudizio, e, quanto al secondo, la prognosi non potrà non essere sfavorevole finché si ritenga sussistere l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), c.p.p.

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