Cassazione penale Sez. III sentenza n. 58 del 3 marzo 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 273 comma secondo c.p.p., la prospettiva di una possibile concessione della sospensione condizionale della pena non è impeditiva dell'adozione di una misura cautelare personale, poiché per l'applicazione delle norme occorre che la causa estintiva del reato sia immediatamente operante, mentre quella derivante dalla sospensione condizionale è subordinata prima ad una valutazione discrezionale del giudice e poi al decorso del tempo senza che il condannato commetta una contravvenzione o un delitto della stessa indole e adempia agli obblighi impostigli. Tale interpretazione è confermata proprio dall'introduzione nel codice dell'art. 275 comma secondo bis, che pone limiti, quando sia prevedibile la sospensione della pena, esclusivamente all'applicabilità delle misure custodiali più afflittive (detenzione in carcere e arresti domiciliari).

(massima n. 2)

Il divieto dell'adozione di una misura cautelare quando sia ipotizzabile, con la sentenza, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve essere riferito esclusivamente alla detenzione in carcere e agli arresti domiciliari e non alle altre limitazioni della libertà personale (nel caso di specie la presentazione periodica alla caserma dei carabinieri).

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