Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1700 del 4 maggio 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto.

(massima n. 2)

In tema di gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'emissione di provvedimenti di coercizione personale, allorché ci si trovi in presenza di dichiarazioni di c.d. collaborante che abbiano ricevuto riscontri solo in parte, il giudice non può darsi una regola generale, nel senso della sua inattendibilità complessiva o nel senso di una sua completa e altrettanto generale affidabilità, ma ha il dovere di verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, non potendo escludersi che l'attendibilità di una dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolga necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale.

(massima n. 3)

Nei provvedimenti cautelari personali, in tema di contestazione dell'accusa, si deve aver riguardo alla specificazione del fatto che non può considerarsi insufficiente o inidonea quando l'indagato sia stato posto in grado di comprendere i termini, in linea di fatto, dell'accusa, senza alcuna compromissione del suo diritto di predisporre un'adeguata e congrua difesa. (Fattispecie relativa a censura di genericità e incompletezza della data del commesso reato nell'enunciazione del fatto, che la S.C. ha ritenuto inidonee a determinare nullità del provvedimento coercitivo, costituendo la data solo un elemento accessorio del fatto, che non incide sul requisito della enunciazione del medesimo).

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