(massima n. 2)
È abnorme — e, costituendo un passaggio logico essenziale per la decisione del ricorso, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione — la decisione della corte di appello di annullamento della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato per la ritenuta necessità di una modifica del fatto, che non è ammissibile in quanto l'art. 423 c.p.p. non è applicabile nel giudizio abbreviato, come espressamente prevede l'art. 441 c.p.p., e che configura quindi un potere del tutto estraneo alla competenza del giudice d'appello nel rito abbreviato.