Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1709 del 23 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'intervenuta pronuncia, nel corso del procedimento principale, di sentenza non definitiva di condanna implica la non riproponibilità, in sede di procedimento incidentale de libertate, della questione concernente la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza; e ciò avuto riguardo anche ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71/1996, nella quale risulta assunto come punto di riferimento il rispetto del «principio di assorbimento», nel senso che la valutazione in sede incidentale del requisito dei gravi indizi di colpevolezza può dirsi preclusa solo quando «intervenga una decisione che contenga in sè una valutazione del merito di tale incisività da assorbire», appunto, l'apprezzamento in ordine al suddetto requisito il che, secondo la stessa corte, non si verificava quando fosse soltanto intervenuto il rinvio a giudizio, ma ben può e deve dirsi verificato quando il giudizio abbia dato luogo ad un'affermazione, sia pur non definitiva di colpevolezza.

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