Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2923 del 21 settembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di applicazione di misure cautelari personali, è carente e manifestamente illogica la motivazione circa la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. che si limiti a mere formule di stile, senza indicare, con specifico riferimento al fatto contestato ed alla personalità dell'indagato, gli elementi concreti che imponevano l'adozione del provvedimento restrittivo.

(massima n. 2)

In tema di applicazione di misure cautelari personali, il riscontro alla chiamata in correità non può essere dato dalla stessa chiamata, né dal generico e vago riferimento ad abitudini di vita, più o meno «aspecifiche» dell'indagato, e che nulla hanno a che fare con l'episodio oggetto d'imputazione.

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