Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3497 del 30 agosto 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La proroga di diritto del termine, stabilito a giorni, che scada in giorno festivo non si applica ai termini dilatori computabili a giorni liberi come quello stabilito dall'art. 309 comma 8 c.p.p. per la notifica dell'avviso della data dell'udienza fissata per il riesame. Solo se anche il primo giorno della serie di tre unitā minime previste fosse in ipotesi festivo bisognerebbe spostarne la decorrenza iniziale.

(massima n. 2)

Per la valutazione di gravitā del quadro indiziario a carico dell'indagato a norma dell'art. 273 c.p.p. č essenziale la ragione di conoscenza dei fatti da parte del dichiarante. Ma, ferma la verifica di attendibilitā soggettiva per spontaneitā e disinteresse, puō non essere decisiva la provvisoria mancata indicazione della fonte di conoscenza, quando sia implicita nella frequentazione dello stesso ambiente delinquenziale del chiamato, nel quale č maturato il delitto, purché l'attendibilitā oggettiva sia intanto dimostrata dalla completezza, coerenza e ragionevolezza del narrato. In questo caso non occorrono riscontri individualizzanti, che possono conseguirsi successivamente ai fini della prova, mentre la stessa conferma dei risultati delle indagini intorno al fatto č intanto idonea a confermare esternamente l'attendibilitā del dichiarante.

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