Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 863 del 15 aprile 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di applicazione delle misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni dubbio la responsabilitą dell'indagato, e tuttavia consentono per la loro consistenza di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilitą, fondando nel frattempo una qualificata probabilitą di colpevolezza.

(massima n. 2)

In tema di valutazione della sussistenza del concreto pericolo di fuga, il pregresso stato di latitanza dell'indagato assume significativo valore sintomatico in quanto rilevatore di una tendenza ostruzionistica all'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertą e, pertanto, in posizione di patente inosservanza dei dettami della legge. (Fattispecie nella quale, a seguito della latitanza dell'indagato, conseguente alla trasgressione dell'obbligo di restituire il passaporto — obbligo attraverso il quale si rende effettiva la misura cautelare del divieto di espatrio — il Gip aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, anche sul presupposto della disponibilitą da parte del soggetto di ingenti somme di denaro all'estero, dove lo stesso risultava inoltre aver preso domicilio).

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