Cassazione penale Sez. III sentenza n. 608 del 22 maggio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Il requisito della «gravitą» degli indizi, di cui all'art. 273 c.p.p., č da considerare sussistente quando i detti indizi rivelino un consistente fumus di colpevolezza, pur in presenza di possibili spiegazioni alternative dei fatti, destinate ad essere verificate in prosieguo.

(massima n. 2)

La confisca facoltativa di cui all'art. 240, primo comma, c.p., č legittima ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa sequestrata al compimento del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolositą sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato. (Nella fattispecie, in relazione al reato contestato di esercizio di un deposito di oli carburanti e lubrificanti senza preventiva denuncia all'Utif, la Suprema Corte escludeva il mantenimento del sequestro del deposito stesso, in quanto l'imputato, nelle more processuali aveva provveduto a munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative).

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