Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4323 del 3 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'emissione di un provvedimento coercitivo della libertą personale, gli indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p. possono anche essere desunti da circostanze che singolarmente considerate appaiono equivoche o scarsamente significative ma che, valutate globalmente e collegate tra di loro in modo organico e ordinato, individuano un quadro probatorio che, seppure non ancora definito, e suscettibile, quindi, di revisione critica, giustifica allo stato degli atti l'emanazione di un provvedimento cautelare.

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