Cassazione penale Sez. I sentenza n. 168 del 9 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p. ai fini dell'adozione di una misura cautelare non coincidono con quelli indicati dall'art. 192 stesso codice, che stabilisce i criteri di valutazione della prova logica indiziaria necessaria per l'affermazione della responsabilitā dell'imputato. Non č quindi richiesto in questa fase il requisito della precisione e della concordanza, ma solo quello della gravitā degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere con elevato grado di probabilitā l'attribuibilitā del reato all'indagato. Tuttavia č assolutamente indispensabile che gli elementi di fatto, da cui gli indizi sono desunti, risultino legati da un chiaro ed univoco nesso logico con lo specifico reato per il quale si procede e con l'autore dello stesso nel senso che essi devono essere idonei a dimostrare la probabile sussistenza della condotta criminosa ipotizzata riferibile all'indagato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.