Cassazione penale Sez. I sentenza n. 752 del 1 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Agli effetti dell'indagine in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, necessari, ai sensi del primo comma dell'art. 273 c.p.p. per l'emissione della misura cautelare, si richiede che da essi possa trarsi il convincimento della elevata probabilità che il reato sia attribuibile all'indagato e non già della certezza, necessaria, poi, in sede di giudizio, per l'affermazione di responsabilità. Siffatto principio trova supporto, da un lato, nella norma — l'art. 274, lettera a) c.p.p. — per la quale la misura cautelare può essere, tra l'altro, disposta allorquando sussistono inderogabili esigenze afferenti situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione della prova (dal che si desume che questa non è ancora costituita, ma solo costituenda) e, dall'altro, nella manifesta non estensibilità alle misure cautelari della norma — l'art. 530, secondo comma, c.p.p. — per la quale anche la insufficienza o contradditorietà della prova importa l'assoluzione dell'imputato.

(massima n. 2)

L’attività di officina meccanica con o senza attrezzature per il soccorso stradale non è soggetta ad alcuna autorizzazione amministrativa, né rientra in alcuna delle ipotesi considerate dall’art. 665 c.p., la cui specifica normativa, che ne sanziona l’esercizio abusivo, può essere riferita alle sole attività ivi considerate, e cioè agenzie di affari, stabilimenti ed esercizi pubblici, prestazioni varie di alloggio; nè, qualora il soccorso stradale venga esercitato su di una autostrada senza l’autorizzazione dell’Ente proprietario, è possibile equiparare tale autorizzazione alla «licenza dell’autorità» rilevante al fine della configurabilità del reato di cui al suddetto art. 665 c.p., per la diversa qualità del soggetto e per la diversa qualificazione giuridica dell’atto. (La Corte ha comunque escluso che, nella vigenza dell’art. 572, comma terzo, del regolamento di esecuzione del cod. stradale abrogato, l’esercizio dell’attività di soccorso stradale fosse soggetta all’autorizzazione dell’Ente proprietario ed ha precisato che solo l’art. 175, commi dodicesimo e sedicesimo, nuovo cod. str. ha imposto tale autorizzazione, sanzionandone peraltro la mancanza esclusivamente sul piano amministrativo). (Nello stesso senso sez. 1, 19 ottobre 1993, Di Brienza, non massimata).

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