Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3809 del 23 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato. Invero la valutazione della personalitą non deve essere riferita soltanto ai precedenti penali, bensģ anche ad altri elementi, quali i c.d. “carichi pendenti”, atti a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalitą del fatto.

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