Cassazione penale Sez. I sentenza n. 353 del 18 marzo 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

I provvedimenti relativi all'applicazione, alla revoca ed alla sostituzione delle misure cautelari devono essere adottati con ordinanza. Tuttavia, nel caso in cui siano adottati con sentenza, non vi è carenza di forma (che anzi risulta sovrabbondante), ma eventualmente può esservi un ritardo nella motivazione del provvedimento, ove il giudice non espliciti la motivazione nel dispositivo della sentenza, potendo questa essere motivata successivamente alla pronuncia del dispositivo. Per la parte relativa all'applicazione, revoca e sostituzione delle misure cautelari la sentenza deve essere qualificata ordinanza e, come tale, è suscettibile di impugnazione davanti al tribunale del riesame.

(massima n. 2)

Le norme che disciplinano le misure cautelari, essendo di natura processuale, non sono soggette al principio della irretroattività previsto dagli artt. 2 c.p. e 25 della Costituzione. (Fattispecie in tema di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere ai sensi dell'art. 1, primo comma, D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in L. 8 novembre 1991, n. 356).

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