Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2135 del 21 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.p. che vieta l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, nel concetto di procedimento diverso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova venne predisposto. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto le utilizzabilitą, ai fini dell'emissione di provvedimento cautelare personale per reato di favoreggiamento, delle intercettazioni predisposte in relazione a reati di concussione e corruzione; ha rilevato al proposito che il favoreggiamento ed i reati presupposti costituivano oggetto di indagini nel medesimo procedimento stante la necessaria connessione del primo con gli altri).

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