Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1208 del 15 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di prove il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art. 270, primo comma, c.p.p., è vietata la utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni non equivale a quello di diverso reato, ed in esso non rientrano, quindi, le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. La diversità del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

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