Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27656 del 9 luglio 2001

(5 massime)

(massima n. 1)

In tema di confisca, poiché il dettato dell'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 206, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, costituisce deroga ai principi generali fissati dall'art. 240 c.p., non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, il riferimento a regolari atti di acquisto, essendo viceversa necessario risalire alla origine dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisizione dei predetti beni, il cui valore sia sproporzionato rispetto alle possibilità economiche del soggetto.

(massima n. 2)

In tema di esercizio di un diritto, poiché la conversione del peccatore (anche se privato dell'ausilio sacramentale dell'eucarestia) costituisce esplicazione del ministero spirituale del sacerdote cattolico, non occorre che quest'ultimo sia autorizzato da un suo superiore perché si incontri con un latitante e celebri funzioni religiose nel luogo nel quale costui si nasconde.

(massima n. 3)

In tema di favoreggiamento personale, poiché l'art. 4 dell'Accordo tra Stato e Chiesa cattolica, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, prevede che gli ecclesiastici non sono tenuti a fornire a magistrati e ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero, non è punibile il sacerdote cattolico che, avendo così appreso notizie su persona che abbia svolto un ruolo nella protezione di un latitante, fornisca all'autorità giudiziaria informazioni incomplete, senza che sia consentito distinguere tra la semplice reticenza e le dichiarazioni non veritiere.

(massima n. 4)

In tema di misure di sicurezza, per l'applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario - coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell'art. 275 c.p.p. con riferimento alle misure cautelari - che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato.

(massima n. 5)

Le dichiarazioni - captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata - con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che dette dichiarazioni non possono avere rilievo probatorio inferiore rispetto alla chiamata in correità che, pur bisognevole di altri elementi che ne confermino la attendibilità, è qualificata dal legislatore quale prova piena).

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