Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35389 del 10 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 270, primo comma, c.p.p. consente la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento a condizione che i verbali e le registrazioni siano depositati presso l'ufficio ad quem, a nulla rilevando che non siano stati acquisiti anche la richiesta del pubblico ministero e perfino lo stesso decreto autorizzativo. Ciò non esclude, peraltro, che la parte interessata possa ottenere copia anche di tali atti, a norma dell'art. 116 c.p.p., ove ritenga di verificarne la regolarità.

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