Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9185 del 8 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

I risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati a fini probatori, stante l'espresso rinvio operato dall'art. 295, comma terzo, all'art. 270 cod. proc. pen., rinvio che ha un senso solo se riferito al comma primo di tale articolo, relativo all'utilizzabilitą probatoria in altri procedimenti.

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