Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1015 del 23 settembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

La dichiarazione di delinquente abituale concerne una condizione personale del reo, come tale, non vietata, nell'ambito del rito di cui all'art. 444 e seguenti c.p.p., dall'art. 445 dello stesso codice, che fa divieto al giudice di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca obbligatoria).

(massima n. 2)

Sulla richiesta formulata per la cancellazione di nastri relativi ad intercettazioni telefoniche - ai sensi dell'art. 269 c.p.p. - il Gip non può decidere de plano ma deve fissare l'udienza camerale a norma del citato articolo; nel caso di decisione adottata dal giudice direttamente senza l'osservanza della procedura camerale prevista dall'art. 127 c.p.p., trattasi di provvedimento che - pur se irritualmente incluso in un provvedimento complesso (comprendente, ad esempio, anche l'archiviazione) - non può essere definito «abnorme» (tale essendo solo un provvedimento che debba considerarsi completamente avulso dall'ordinamento giuridico), ma è ricorribile per cassazione ai sensi degli artt. 269 secondo comma e 127 nn. 1, 3, 5, 7 c.p.p

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