Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19675 del 15 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazione telefonica, la modifica del numero telefonico dell'utenza originariamente sottoposta ad intercettazione non rende illegittime ed inutilizzabili le intercettazioni effettuate dopo tale modifica, giacché il decreto di autorizzazione riguarda un numero identificativo della stessa utenza e solo l'intercettazione eseguita su una linea telefonica diversa rispetto a quella autorizzata rende inutilizzabile l'esito delle intercettazioni. (Fattispecie in cui l'utenza telefonica, alla quale era stato modificato il numero, ha continuato ad essere in uso delle stesse persone).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.