Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6365 del 25 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Al giudice per le indagini preliminari non compete fissare la durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; l'erroneità di tale fissazione, tuttavia, non è sanzionata né sotto il profilo della nullità né sotto quello dell'inutilizzabilità, tassativamente limitata, quest'ultima, ai casi espressamente previsti dall'art. 271 c.p.p.; ne consegue che il limite alle operazioni di intercettazione fissato dal giudice deve ritenersi tamquam non esset, e che ad esso si sostituisce il termine massimo predeterminato per legge.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.