Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8645 del 7 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

I decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche non abbisognano di alcuna motivazione in quanto traggono la propria legittimitą dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione.

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